Art. 2
In vigore dal 27 ago 1969
Del contingente, da determinarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, fa parte anche un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.
Detto funzionario coadiuva il commissario dello Stato e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-04;488#art-2