Art. 1
In vigore dal 26 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Firenze rispettivamente il 29 ottobre ed il 18 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;665#art-1