Art. 1

In vigore dal 15 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: Storia sociale; Storia della tecnica; Econometria. Art. 52, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso e il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di tecnica industriale e commerciale senza aver superato prima l'esame di ragioneria generale e applicata 1° corso". Art. 61, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che la denominazione dell'istituto di matematica finanziaria muta denominazione in quella di "Istituto di matematica generale e finanziaria". Nello stesso articolo dopo l'elenco degli istituti è aggiunto il seguente comma: "Con il regolamento approvato dal consiglio di facoltà, possono essere articolati, all'interno di ogni istituto, reparti e seminari per singole discipline, o per gruppi di discipline o per settori e tipi di ricerca e di insegnamento". Art. 62. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore degli istituti di cui all'articolo precedente è eletto, per un triennio, fra i professori di ruolo, o, in assenza di professori di ruolo, tra i professori ufficiali di ogni istituto, dal personale insegnante dell'istituto stesso. Il direttore è rieleggibile. Con regolamento approvato dal consiglio di facoltà possono essere istituiti consigli direttivi di istituto e può essere fissata la elezione di un vicedirettore e di un segretario di istituto". Dopo l'art. 62 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo. Art. 63. - Alla facoltà di economia e commercio è annessa una biblioteca centrale il cui funzionamento è regolato dalle norme vigenti per gli istituti universitari. La biblioteca centrale è diretta da un professore ordinario della facoltà eletto per un triennio dal consiglio di facoltà. Il direttore, che è rieleggibile, riferisce annualmente al consiglio di facoltà sulla gestione della biblioteca stessa. Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; Dialettologia italiana; Egittologia; Linguistica generale; Storia orientale antica; Archivistica; Storia delle università. Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Linguistica generale; Logica; Storia della scienza; Storia della critica. Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Dialettologia italiana; Linguistica generale. Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti: Spettrometria di massa; Cromatografia; Magnetochimica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto il seguente: "Fotografia scientifica con esercitazioni". Art. 97. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Genetica dei microorganismi; Genetica delle popolazioni; Genetica umana; Biologia molecolare; Sistematica di vertebrati; Fitosociologia; Biochimica comparata; Parassitologia; Entomologia; Fisiologia dello sviluppo; Fisiologia comparata; Microscopia elettronica; Embriologia; Micologia; Micropaleontologia; Paleoecologia. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: Biologia delle razze umane; Antropometria; Zooculture; Entomologia agraria. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il corso biennale di zoologia importerà due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso". Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Genetica dei microorganismi; Genetica delle popolazioni; Genetica umana; Biologia molecolare; Sistematica di vertebrati; Fitosociologia; Biochimica comparata; Parassitologia; Entomologia; Fisiologia comparata; Microscopia elettronica; Embriologia. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: Biologia delle razze umane; Antropometria; Zooculture (bachi, api); Entomologia agraria. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Il corso biennale di zoologia importerà due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso". Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Paleoecologia; Geologia marina; Rilevamento geologico; Petrologia sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 30. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;443#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo