Art. 1

In vigore dal 13 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che le denominazioni degli istituti di cui al n. 7 "Istituto di politica economica e finanziaria" e al n. 14 "Istituto di lingua e letteratura tedesca" (che comprende anche filologia germanica) sono mutate in quelle di: 7. Istituto di politica economica e finanziaria (che comprende anche scienza delle finanze e diritto finanziario); 14. Istituto di lingue e letterature germaniche. Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Dialettologia italiana; Linguistica generale. L'art. 42, concernente le norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in materie letterarie è soppresso. Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Antropologia criminale; Istituzioni di patologia generale; Oncologia sperimentale; Immunologia; Radiobiologia; Medicina nucleare; Virologia; Ottica fisio-patologica; Nefrologia medica; Dermatologia allergologica e professionale; Statistica medica e biometria. Art. 63. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche". Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia. Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 70. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica e scientifica. Insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa); * 2) Anatomia umana; * 3) Botanica farmaceutica; * 4) Chimica fisica; * 5) Chimica generale ed inorganica; ** 6) Chimica organica I; * 7) Fisica; 8) Fisiologia generale; * 9) Istituzioni di matematiche; 10) Microbiologia e igiene. Triennio: 11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata; * 14) Chimica biologica; * 15) Chimica degli alimenti; * 16) Chimica farmaceutica applicata; * 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I; * 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II; ** 19) Chimica organica II; * 20) Farmacologia e farmacognosia; 21) Impianti dell'industria farmaceutica; 22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) Metodi fisici in chimica organica; * 24) Saggi e dosaggi farmacologici; * 25) Tecnica e legislazione farmaceutica. Insegnamenti complementari: Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; * Chimica delle sostanze organiche naturali; Chimica dei prodotti dietetici; * Complementi di chimica tossicologica; * Microchimica; * Stechiometria; Zoologia e parassitologia. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in diplomatica ed archivistica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi, ed è presieduto dal direttore nominato per un triennio alternativamente dalla facoltà di giurisprudenza e dalla facoltà di lettere e filosofia nella persona di un professore di ruolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 29. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;424#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo