Art. 1

In vigore dal 13 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia delle province romane; Civiltà egee; Geografia regionale; Epigrafia latina; Geografia storica del mondo antico; Archeologia orientale; Filologia biblica; Filologia semitica; Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; Storia della geografia; Lingue indoeuropee dell'Italia antica; Linguistica matematica; Fonetica generale e sperimentale; Filologia armena; Filologia baltica; Filologia egeo-anatolica; Storia dell'arte fiamminga e olandese; Storia del disegno e della grafica; Storia della miniatura; Archeologia e storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte contemporanea; Archeologia medioevale; Storia economica del mondo antico; Istituzioni giuridiche greche; Filologia italiana; Lingua e letteratura catalana; Filologia ispanica; Storia della filologia germanica; Storia ed istituzioni nord-americane; Storia ed istituzioni dell'Africa; Storia ed istituzioni dell'Asia; Storia e istituzioni latino-americane; Storia e istituzioni dei paesi arabi; Storia della scienza e della tecnica; Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne; Storia delle istituzioni; Storia economica; Storia dell'agricoltura. Art. 52, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia ed Istituzioni nord-americane; Storia ed istituzioni latino-americane; Storia ed istituzioni dell'Africa; Storia ed istituzioni dell'Asia; Storia ed istituzioni dei paesi arabi; Storia della scienza e della tecnica; Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne; Logica; Storia della logica; Filosofia della scienza; Psicologia dell'età evolutiva; Storia della psicologia; Storia della filosofia italiana; Storia della filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente; Storia della filosofia araba; Storia della filosofia ebraica; Sociologia; Storia della sociologia; Antropologia culturale; Storia delle istituzioni; Storia economica; Storia dell'agricoltura. Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniero moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Filologia italiana; Lingua e letteratura catalana; Filologia ispanica; Storia della filologia germanica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 31. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;423#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo