Art. 1
In vigore dal 13 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Archeologia delle province romane;
Civiltà egee;
Geografia regionale;
Epigrafia latina;
Geografia storica del mondo antico;
Archeologia orientale;
Filologia biblica;
Filologia semitica;
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;
Storia della geografia;
Lingue indoeuropee dell'Italia antica;
Linguistica matematica;
Fonetica generale e sperimentale;
Filologia armena;
Filologia baltica;
Filologia egeo-anatolica;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia del disegno e della grafica;
Storia della miniatura;
Archeologia e storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia medioevale;
Storia economica del mondo antico;
Istituzioni giuridiche greche;
Filologia italiana;
Lingua e letteratura catalana;
Filologia ispanica;
Storia della filologia germanica;
Storia ed istituzioni nord-americane;
Storia ed istituzioni dell'Africa;
Storia ed istituzioni dell'Asia;
Storia e istituzioni latino-americane;
Storia e istituzioni dei paesi arabi;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne;
Storia delle istituzioni;
Storia economica;
Storia dell'agricoltura.
Art. 52, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Storia ed Istituzioni nord-americane;
Storia ed istituzioni latino-americane;
Storia ed istituzioni dell'Africa;
Storia ed istituzioni dell'Asia;
Storia ed istituzioni dei paesi arabi;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne;
Logica;
Storia della logica;
Filosofia della scienza;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della psicologia;
Storia della filosofia italiana;
Storia della filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Sociologia;
Storia della sociologia;
Antropologia culturale;
Storia delle istituzioni;
Storia economica;
Storia dell'agricoltura.
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniero moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:
Filologia italiana;
Lingua e letteratura catalana;
Filologia ispanica;
Storia della filologia germanica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 31. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;423#art-1