Art. 1

In vigore dal 27 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta. Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Didattica; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine economiche; Archeologia medioevale; Storia bizantina; Filologia dantesca; Filologia semitica; Storia della critica letteraria; Sociologia. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico". Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di: Logica; Didattica. Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia e critica del cinema; Storia della lingua latina. Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Storia e critica del cinema; Psicopedagogia. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia e critica del cinema; Storia della lingua latina. Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero. Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione Art. 119. - È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero. Art. 120. La scuola è articolata nei seguenti indirizzi: a) indirizzo psico-pedagogico; b) indirizzo socio-pedagogico; c) indirizzo industriale e del lavoro. Art. 121. - Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati. Art. 122. - Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente. Art. 123. - La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni. Art. 124. - Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120. Art. 125. - Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni. Art. 126. - La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio. Art. 127. - Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi: a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto; b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto. Art. 128. - Gli insegnamenti comuni sono: 1) Metodologia della ricerca; 2) Pedagogia contemporanea; 3) Tecnologia dell'educazione; 4) Psicologia generale e differenziale; 5) Sociologia generale; 6) Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale; 7) Statistica. Art. 129. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono: 1) Psicopedagogia; 2) Didattica generale e differenziale; 3) Psicologia dell'età evolutiva; 4) Psicologia clinica; 5) Fisiopatologia dell'età evolutiva; 6) Fondamenti di biologia umana e di auxologia. Art. 130. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono: 1) Socio-pedagogia; 2) Metodologia dell'azione sociale; 3) Antropologia culturale; 4) Elementi di economia politica dell'educazione; 5) Sociologia degli insediamenti umani; 6) Elementi di diritto familiare e minorile. Art. 131. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono: 1) Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria; 2) Elementi di organizzazione industriale; 3) Orientamento professionale; 4) Psicologia sociale; 5) Psicologia del lavoro e ergonomia; 6) Elementi di medicina del lavoro. Art. 132. - Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo. Art. 133. - Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario. La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni. Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in fisica cosmica Art. 288. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 289. - La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche. Art. 290. - Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari. Insegnamenti fondamentali: Fisica della radiazione cosmica (1° anno); Astrofisica delle alte energie (2° anno); Fisica solare (2° anno); Fisica dello spazio (1° anno); Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno); Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno). Insegnamenti complementari: Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno); Particelle elementari (1° anno); Complementi di astrofisica (2° anno); Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno). Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati. Art. 291. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola. Art. 292. - Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari. Art. 293. - Il diploma è rilasciato agli iscritti in base: a) alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni; b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari; c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola. Art. 294. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 295. - Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola. Art. 296. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO
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