Art. 1
In vigore dal 18 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (legge postale e delle telecomunicazioni) e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni) e successive modificazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'art. 105 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni emanato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è modificato come segue:
"Gli abbonati che intendono servirsi dell'industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica ad uso pubblico, nonché delle condutture ed accessori relativi, debbono valersi di imprese autorizzate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme relative alle autorizzazioni da accordarsi alle imprese per la fornitura e la messa in opera degli impianti telefonici in derivazione interna.
Dall'obbligo di valersi di imprese autorizzate sono esentate le amministrazioni militari ed eccezionalmente le altre amministrazioni statali che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici giudichi in grado di provvedere direttamente all'impianto di apparecchi telefonici in derivazione interna".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;651#art-1