Art. 1

In vigore dal 9 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norma sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'"Ospedale della Misericordia" di Assisi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 giugno 1907, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'"Ospedale della Misericordia", con sede in Assisi (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Assisi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 giugno 1907 modificato con regio decreto 9 febbraio 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 33. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;623#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'"Ospedale della Misericordia", con sede in Assisi. — Testo vigente | Portale Normativo