Art. 2
In vigore dal 7 ott 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale): sezioni n. 2;
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale): sezioni n. 2;
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale): sezioni: n. 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1356#art-2