Art. 2
In vigore dal 12 lug 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna (triennale);
biancherista generica (biennale);
maglierista (biennale);
indossatrice (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1331#art-2