Art. 2
In vigore dal 12 lug 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
addetti alla contabilità d'azienda (triennale);
addetti agli uffici turistici (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1330#art-2