Art. 2

In vigore dal 24 giu 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: aggiustatore meccanico (triennale) sezioni n. 2; meccanico riparatore di automezzi (triennale). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per: elettromeccanico (triennale); montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1320#art-2

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