Art. 2
In vigore dal 24 giu 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
sarta per donna (triennale); sezioni n. 2
2. Scuola professionale per i servizi con sezioni per:
addetta alla vendita ed alla vetrina (triennale);
addetta ai servizi di assistenza familiare e sociale;
sezioni n. 2 (biennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1318#art-2