Art. 12
In vigore dal 24 giu 1970
Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.
La commissione è presieduta dalla preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1318#art-12