Art. 3

In vigore dal 23 giu 1970
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione, professionale per gruppi di mestiere affini; d) corsi preparatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1315#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo