Art. 2

In vigore dal 21 giu 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per: addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale); addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale); addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo (triennale); sezioni n. 2; addetto alla portineria d'albergo (triennale).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1314#art-2

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