Art. 2
In vigore dal 21 giu 1970
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per:
sarta per donna (triennale); sezioni n. 15;
2. Scuola professionale per i servizi con sezioni per:
accompagnatrice turistica (triennale); sezioni n. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1313#art-2