Art. 18

In vigore dal 21 giu 1970
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931; n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
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Art. 18 Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Frosinone. — Testo vigente | Portale Normativo