Art. 8

In vigore dal 20 giu 1970
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-05;1312#art-8

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Art. 8 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno. — Testo vigente | Portale Normativo