Art. 1

In vigore dal 9 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Teramo in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Maria Santissima dello Splendore", di Giulianova, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3; 4; 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Maria Santissima dello Splendore", con sede in Giulianova (Teramo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Teramo; tre membri eletti dal consiglio comunale di Giulianova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio 154, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963, registro n. 34 Interno, foglio n. 177. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 174. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-02;555#art-1

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