Art. 1

In vigore dal 29 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "G. Cascione" di San Cesario, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 ottobre 1879, modificato con regio decreto 29 giugno 1939; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "G. Cascione", con sede in San Cesario (Lecce), di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero. il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce; tre membri eletti dal consiglio comunale di San Cesario; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 ottobre 1879, modificato con regio decreto 29 giugno 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 122. - CARUSO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "G. Cascione", con sede in San Cesario. — Testo vigente | Portale Normativo