Art. 1
In vigore dal 8 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che l'art. 129 del vigente ordinamento giudiziario è stato implicitamente abrogato in conseguenza del disposto dell'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579;
Ritenuta, pertanto, la necessità di trasformare in posti di pretore i posti di uditore vice pretore, previsti nella tabella D annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 marzo 1969;
Vista la tabella A, allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella D annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata - per la parte relativa agli uffici cui si riferisce - dalla tabella D allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, n. 33, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1969
SARAGAT
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 45. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-04-02;303#art-1