Art. 1

In vigore dal 29 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, con il quale l'abitato di Ventimiglia, in provincia di Imperia, fu ammesso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445; Considerato che i movimenti franosi verificatisi in prosieguo di tempo hanno interessato soltanto una parte del centro abitato, mentre la restante parte si è dimostrata di positivo equilibrio geologico; Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del provvedimento a suo tempo adottato col citato regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016; Visto il conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1524, emesso nell'adunanza del 19 novembre 1968; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto la dichiarazione, di cui al regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, d'ammissione al consolidamento a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dell'intero abitato del comune di Ventimiglia (Imperia) cessa d'avere validità, restando l'ammissione stessa limitata alla zona in destra del fiume Roia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 160. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;769#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Ventimiglia tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona in destra del fiume Roia. — Testo vigente | Portale Normativo