Art. 1
In vigore dal 9 ott 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota del 31 gennaio 1969, n. 263/san, con la quale il medico provinciale di Gorizia richiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per l'intero territorio dei comuni di Monfalcone e Staranzano facenti parte attualmente di quella provincia, già della provincia di Trieste, dichiarazioni contenute nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal consiglio provinciale di sanità di Gorizia nella seduta del 20 dicembre 1968;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, contenente le sopraddette dichiarazioni;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visti i propri precedenti decreti 24 febbraio 1956, n. 313, 15 marzo 1966, n. 1396 e 30 settembre 1959, n. 1017, con i quali sono state revocate le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per gli altri comuni facenti parte attualmente della provincia di Gorizia, dichiarazioni contenute nel citato regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, compresa quella per il comune di Duino Aurisina rimasto nella circoscrizione territoriale della provincia di Trieste;
Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Monfalcone e Staranzano, facenti parte attualmente della provincia di Gorizia, già di quella di Trieste, contenute nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 38. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;622#art-1