Art. 1
In vigore dal 20 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 21 giugno 1967, n. 6;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 5 ottobre 1968 aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari - approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892 - con il quale vengono adeguati al nuovo costo medio i contributi che la Regione sarda, finanziatrice del posto anzidetto, è tenuta a corrispondere all'Università di Sassari per il mantenimento del posto medesimo fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 6 febbraio 1961, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 892.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 88. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;474#art-1