Art. 1
In vigore dal 27 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, n. 942, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato di ruolo all'istituto di chimica fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;
Considerato che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere "Chimica fisica, elettrochimica e metallurgia";
Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;
Decreta:
Il posto di tecnico laureato di ruolo assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, n. 942, deve intendersi attribuito all'istituto di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia anziché all'istituto di chimica fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 126. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;344#art-1