Nuovo Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo II
Art. 8
AbrogatoIn vigore dal 29 giu 1969 al 13 apr 1983
Il vicedirettore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore sentito il parere del consiglio direttivo, fra i professori di ruolo della scuola o fra i professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa. Egli deve, di norma, appartenere a classe o facoltà diversa da quella del direttore.
Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;281#art-nsd-8