Art. 1

In vigore dal 8 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Filologia slava; Metodologia e didattica delle lingue straniere; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia delle lingue iberiche; Storia della lingua russa; Storia delle religioni; Antropologia; Etnologia; Psicologia; Psicologia dell'età evolutiva; Strutturalismo linguistico; Letteratura dei paesi francofoni; Lingua e letteratura catalana; Letteratura dei paesi di lingua inglese; Lingua e letteratura bulgara; Lingue e letterature della Jugoslavia; Lingue e letterature della Cecoslovacchia; Storia della critica letteraria. Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di: Grammatica tradizionale della lingua araba; Dialettologia araba; Lingua e letteratura afghana; Lingua e letteratura armena; Filologia iranica e armena; Islamistica; Lingua e letteratura mongola; Lingua e letteratura finlandese; Lingua e letteratura ungherese; Filologia uralo-altaica; Lingua e letteratura bengali; Lingue e letterature dravidiche; Lingua e letteratura birmana; Lingua e letteratura cambogiana; Lingua e letteratura Siamese; Lingua e letteratura malese-indonesiana; Indologia; Lingua e letteratura cinese moderna; Lingua e letteratura coreana; Lingua e letteratura tibetana; Lingua e letteratura vietnamita; Sinologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;230#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo