Art. 1

In vigore dal 6 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244; Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitate il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione toscana; Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 4 febbraio 1969; Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare non inferiore alla metà del proprio fondo di garanzia di lire 3 miliardi; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede a Firenze, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' della legge 29 luglio 1949, n. 474. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 156. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-31;213#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ad emettere cartelle fondiarie. — Testo vigente | Portale Normativo