Art. 3
In vigore dal 11 set 1969
Il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1969
SARAGAT
NENNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 208. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-26;568#art-3