Art. 5
In vigore dal 14 set 1969
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1969
SARAGAT
SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 207. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-21;573#art-5