Art. 1
In vigore dal 7 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
"Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".
Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in farmacia e in chimica (ind. organico-biologico)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1969
SARAGAT
SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 171. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-21;386#art-1