Art. 1
In vigore dal 27 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con propri decreti del 17 ottobre 1961, n. 1189 e del 15 dicembre 1967, n. 1427;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 29 luglio 1968;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione dell'art. 11, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 3 miliardi, assegnata dall'istituto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì2 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 136. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-18;187#art-1