Art. 1

In vigore dal 27 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di San Secondo Parmense è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in San Secondo Parmense (Parma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: - un membro eletto dal consiglio provinciale di Parma; - tre membri eletti dal consiglio comunale di San Secondo Parmense; - due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1950, registro n. 6 Interno, foglio n. 123. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 92. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;486#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in San Secondo Parmense. — Testo vigente | Portale Normativo