Art. 2
In vigore dal 15 mag 1969
A seguito della ripartizione disposta con il precedente , i posti di assistente ordinario che risultano ancora disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ammontano a quarantotto unità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1969
SARAGAT
SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 111. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-04;152#art-2