Art. 1
In vigore dal 8 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali Galliera" di Genova è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 28 agosto 1896;
Visto l'art. 9, nono comma, della citata legge che, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione degli ospedali Galliera di Genova, nulla innova in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione;
Visti gli articoli 3, 4 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Ospedali Galliera" con sede in Genova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 182. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-26;392#art-1