Art. 1
In vigore dal 12 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È istituita in Ginevra (Svizzera) con rango di Ambasciata, una rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, per le attività e i problemi relativi al disarmo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-26;313#art-1