Art. 1

In vigore dal 12 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita in Ginevra (Svizzera) con rango di Ambasciata, una rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, per le attività e i problemi relativi al disarmo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-26;313#art-1

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