Art. 1

In vigore dal 14 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1607 nell'adunanza del 19 novembre 1968; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Colle d'Anchise, in provincia di Campobasso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 191. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-26;244#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Inclusione dell'abitato di Colle d'Anchise, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo