Art. 1

In vigore dal 10 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 25 gennaio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Santa Maria degli Angeli", di Putignano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 23, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 18 ottobre 1896; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Santa Maria degli Angeli", con sede in Putignano (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari; due membri eletti dal consiglio comunale di Putignano; due membri in rappresentanza degli originali interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 18 ottobre 1896. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 182. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria degli Angeli", con sede in Putignano — Testo vigente | Portale Normativo