Art. 1
In vigore dal 11 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale del Banco di Sicilia rispettivamente in data 23 aprile 1968 e 30 aprile 1968;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000 (duemiliardi) assegnata dal Banco di Sicilia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 47. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-26;137#art-1