Art. 2

In vigore dal 14 ott 1969
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è fissato in L. 29.000.000. La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969 SARAGAT SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 56. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-21;638#art-2

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Art. 2 Istituzione di un istituto d'arte, con sede in San Leucio di Caserta. — Testo vigente | Portale Normativo