Art. 1

In vigore dal 19 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: "Istituto di clinica neurochirurgica". Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari, del corso di laurea in medicina è chirurgia sono aggiunti quelli di: Psichiatria; Neuropsichiatria infantile; Fisiologia della nutrizione; Tossicologia; Gerontologia; Anestesia e rianimazione. Art. 39. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di zoocultura è soppresso e sono istituiti i seguenti: Avicoltura e coniglicoltura; Apicoltura e bachicoltura (semestrale); Agrumicoltura; Microbiologia lattiero-casearia; Microbiologia del terreno; Parassitologia animale dei vegetali; Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale); Urbanistica rurale; Virologia vegetale; Sociologia rurale (semestrale); Economia del mercato dei prodotti agricoli. Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Chimica delle sostanze organiche naturali; Biochimica fisica. Art. 56, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: 1) l'esame di istituzioni di matematiche dovrà precedere l'esame di fisica e quello di genetica; 2) l'esame di chimica generale ed inorganica dovrà precedere l'esame di chimica organica; 3) l'esame di fisica dovrà precedere l'esame di chimica organica; 4) l'esame di chimica organica dovrà precedere quello di chimica biologica; 5) l'esame di istologia ed embriologia dovrà precedere gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; 6) l'esame di chimica biologica dovrà precedere lo esame di fisiologia generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969 SARAGAT SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 103. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-21;22#art-1

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