Art. 1
In vigore dal 10 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "San Pellegrino", di Castiglione delle Stiviere, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1864, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "San Pellegrino", con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 dicembre 1864, modificato con regio decreto 17 maggio 1938.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 184. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-18;234#art-1