Art. 1
In vigore dal 30 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Torre Annunziata è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Torre Annunziata (Napoli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Napoli;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Torre Annunziata;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 27.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 142. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;360#art-1