Art. 1

In vigore dal 6 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 31 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituti clinici di perfezionamento", di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Istituti clinici di perfezionamento", con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero; Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliera suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano; due membri eletti dal consiglio comunale di Milano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 162. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-12;211#art-1

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