Art. 1
In vigore dal 27 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Esaminata la situazione del tribunale di Nuoro e riconosciuta la necessità di adottare misure adeguate per rendere efficiente il suo funzionamento divenuto critico a causa della gravità e della complessità del lavoro che ad esso fà carico;
Ritenuto che per sopperire alle eccezionali esigenze di detto ufficio si rende indispensabile potenziare l'organico dei giudici elevandone il numero da 7 a 10 unità;
Constatato che per il reperimento dei posti occorrenti è necessario ridurre di una unità ciascuno l'organico dei giudici dei tribunali di Foggia e di Roma e organico dei pretori della pretura di Lecce;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 gennaio 1969;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle C e D relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle C e D allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa come tabella G al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1154, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969
SARAGAT
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 109. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-07;33#art-1