Art. 1

In vigore dal 17 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 15 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Don Bozzolla" di Soligo, di Farra di Soligo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regno decreto 20 agosto 1907; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Don Bozzolla" di Soligo, con sede in Farra di Soligo (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso; tre membri eletti dal consiglio comunale di Farra di Soligo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente approvato con regio decreto 20 agosto 1907. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 64. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;455#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Don Bozzolla" di Soligo, con sede in Farra di Soligo. — Testo vigente | Portale Normativo