Art. 1

In vigore dal 10 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale S. Giovanni di Dio di Melfi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Giovanni di Dio", con sede in Melfi (Potenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Potenza; tre membri eletti dal consiglio comunale di Melfi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 354. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 13. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;402#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Giovanni di Dio", con sede in Melfi. — Testo vigente | Portale Normativo