Art. 1

In vigore dal 14 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 931 emesso nell'adunanza del 18 giugno 1968; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa, quello di Biccari, in provincia di Foggia, limitatamente alle zone del rione Giardini, di via Garofalo e fuori Porta Garofalo, come indicato in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 200. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;243#art-1

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Art. 1 Inclusione parziale dell'abitato di Biccari, in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo