Art. 1

In vigore dal 6 giu 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 15 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Carretta", di Montebelluna, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 gennaio 1908, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Carretta", con sede in Montebelluna (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso; due membri eletti dal consiglio comunale di Montebelluna; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 gennaio 1908, modificato con regio decreto 12 maggio 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 397. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 163. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-04;207#art-1

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